Ruolo del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio

Ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche, la figura istituzionale Garante dell’infanzia e dell’adolescenza (di seguito: “Garante regionale”), istituita presso il Consiglio regionale «(…) al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età (…)» (art. 1, co. 1), svolge le proprie funzioni «(…) in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione (…)» e non è sottoposta «(…) ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale (…)» (art. 1, co. 2).

Il Garante regionale «(…) è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l’elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni può essere rieletto una sola volta» (art. 5, co. 1). Ne consegue che per eleggere il Garante regionale, esattamente come previsto dall’articolo 7, comma 3 della legge regionale Lazio 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) e successive modifiche per l’elezione del difensore civico regionale, occorre il voto di tre quarti dei componenti del Consiglio regionale fino alla terza votazione; dalla quarta votazione è eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

A termini dell’articolo 5 della l.r. Lazio 38/2002:

  • il Garante regionale «(…) è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell’infanzia, esperienza nel campo del sostegno all’infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell’intervento sulla devianza minorile ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell’ambito delle materie sociali» (co. 2);
  • la carica di Garante regionale è incompatibile (co. 3 e co. 4):
    • con quella di membro del Parlamento, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale, di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché di amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
    • con lo svolgimento di un’attività che possa presentare un conflitto d’interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno;

La L.R. Lazio 38/2002 – che anticipa di diversi anni, come peraltro verificatosi in altre regioni, la legislazione statale (legge 12 luglio 2011, n. 112) istituiva dell’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza – disciplina inoltre, all’articolo 2, nei limiti della potestà legislativa riconosciuta in materia alle regioni, le funzioni istituzionali pubbliche proprie del Garante regionale, prevedendo, tra l’altro, che il medesimo:

  • vigili sull’applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva nonché sull’applicazione e l’attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali (co. 1, lett. a));
  • vigili sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati d’ordine assistenziale o giudiziario (co. 1, lett. b));
  • diffonda la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (co. 1, lett. c));
  • vigili sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socioassistenziali convenzionate con la Regione Lazio o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (co. 1, lett. d)), disposizione questa che, in particolare, va letta in combinato disposto con l’articolo 6 della legge regionale Lazio 12 dicembre 2003, n. 41, che regola le strutture a ciclo residenziale per minori (casa-famiglia, gruppo appartamento e comunità educativa di pronta accoglienza);
  • promuova la formazione di persone idonee a esercitare l’attività di tutela e di curatela e assicuri/svolga sostegno e consulenza ai tutori e ai curatori nominati (co. 1, lett. e) e h)): in tal senso indubbiamente significativa è la previsione di cui all’articolo 11, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47, a termini del quale «(…) presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori (…)»;
  • segnali, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico (co. 1, lett. i));
  • accolga le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti e intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la migliore tutela e il sostegno necessario (co. 1, lett. l));
  • vigili sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnali all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e agli organi competenti le eventuali trasgressioni (co. 1, lett. n)), segnalazioni che vengono ora fatte al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) che è, ai sensi dell’articolo 11, della legge regionale Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, organo funzionale dell’AGCOM stessa nonché organo di consulenza, gestione e controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell’editoria;
  • promuova iniziative per facilitare la creazione di un nuovo rapporto tra minori e informazione, con l’intento di sviluppare capacità critiche nei minori e di suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso l’infanzia, al fine di difenderne i diritti e tutelarne l’immagine (co. 1, lett. o));
  • promuova programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale (co. 1, lett. p)).

Completano il quadro delle disposizioni più significative sulle composite e diversificate funzioni del Garante regionale di cui all’articolo 2 della l.r. Lazio 38/2002, quelle in base alle quali lo stesso:

  • può intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale Lazio 22 ottobre 1993, n. 57 (co. 3, lett. a)) e raccomandare l’adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti (co. 3, lett. b));
  • provvede, ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, a denunciarle alle autorità competenti e a riferirle agli organi della Regione Lazio (co. 4);
  • opera, in modo coordinato, in collaborazione con il difensore civico regionale in relazione a situazioni di interesse comune (co. 5).

Si ritiene utile evidenziare che il Garante regionale, sempre a tenore della l.r. Lazio 38/2002 e, in specie, dell’articolo 4 della stessa, per lo svolgimento della propria attività:

  • si avvale di una apposita struttura ammnistrativa di supporto, a responsabilità dirigenziale (co. 1);
  • può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.), della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle AA.SS.LL. stesse (co. 3);

Naturalmente l’esercizio delle funzioni avanti ricordate, soprattutto di quelle che vedano il Garante regionale agire, in nome di un interesse comune, in collaborazione e sinergia con altri soggetti pubblici e privati (enti, istituzioni e autorità), trova a volte nella stipula di appositi protocolli e/o accordi (convenzioni) la migliore sintesi.